GARLASCO E PERUGIA: TRA RACCONTO MEDIATICO E PROVA INDIZIARIA

Chiara Poggi e Meredith Kercher furono uccise a pochi mesi di distanza nel 2007, e su entrambi i casi giudici e opinione pubblica si sono divisi per anni. Rileggere indagini e sentenze, fino all’ultima parola della Corte di cassazione, aiuta a rispondere a una domanda che riguarda ogni processo indiziario: quando un insieme di indizi basta a condannare?

Due delitti dello stesso anno

Certi delitti conquistano le prime pagine per qualche settimana, altri restano nelle cronache per anni, finché le persone coinvolte smettono quasi di essere individui e diventano personaggi di un racconto. È successo con gli omicidi di Chiara Poggi e di Meredith Kercher.
Chiara Poggi aveva ventisei anni quando fu uccisa il 13 agosto 2007, nella casa di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Meredith Kercher, studentessa inglese di ventuno anni in Erasmus a Perugia, fu uccisa nella notte tra il 1° e il 2 novembre dello stesso anno nella casa di via della Pergola che divideva con altre ragazze. In entrambi i casi una giovane donna fu uccisa tra le mura di casa, e in entrambi i procedimenti giudici diversi arrivarono a conclusioni opposte partendo dagli stessi elementi. Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato in via definitiva, mentre Amanda Knox, coinquilina di Meredith Kercher, e Raffaele Sollecito, il ragazzo che Knox frequentava da pochi giorni, sono stati assolti.
Viste insieme, le due vicende mostrano come lo stesso dato investigativo possa cambiare significato a seconda delle prove con cui lo si confronta e dell’ipotesi da cui si parte, e che una verità giudiziaria si costruisce controllando che cosa ciascun indizio riesca davvero a dimostrare, non sommandoli uno all’altro. Al processo penale non basta una ricostruzione plausibile, ne serve una provata oltre ogni ragionevole dubbio, e nello scarto tra plausibile e dimostrato si sono giocati entrambi i processi, insieme a buona parte di come i mass media li hanno raccontati.

La prova indiziaria e il rischio delle ricostruzioni precostituite

L’articolo 192, II c.p.p. consente di ricavare l’esistenza di un fatto da indizi solo se sono gravi, precisi e concordanti. Grave è l’indizio che ha una reale forza dimostrativa, preciso è quello che non è generico e non si presta a letture diverse altrettanto verosimili, mentre concordanti sono gli elementi che vanno nella stessa direzione senza contraddirsi.
Un indizio costituisce una prova indiretta, ma non dimostra necessariamente, da solo, la colpevolezza. Un’impronta digitale può dimostrare che una persona ha toccato una superficie, non quando né perché lo ha fatto; una traccia biologica documenta che del materiale genetico è passato da qualche parte senza dire, il più delle volte, come, quando e in che rapporto con il delitto. Lo stesso vale per una dichiarazione inesatta, che di per sé non prova che chi l’ha resa abbia ucciso: bisogna capire se l’errore sia voluto, da che cosa dipenda e soprattutto se abbia un legame logico sostenibile con il fatto contestato.
Il guaio comincia quando gli indizi vengono letti alla luce di una ricostruzione già decisa e a ogni elemento si assegna il significato che conferma l’ipotesi iniziale, invece di usarlo per metterla alla prova. Gli psicologi lo chiamano confirmation bias, pregiudizio di conferma che porta a dare peso alle informazioni coerenti con ciò che già si pensa e a sminuire quelle che lo contraddicono; negli studi sugli errori giudiziari si parla anche di tunnel vision, la visione a tunnel che spinge gli investigatori a seguire una sola pista.
Nel processo il pericolo è doppio perché una ricostruzione coerente riesce a convincere anche quando alcuni passaggi decisivi non sono dimostrati. Mettere insieme gli indizi non risolve automaticamente le debolezze dei singoli elementi, e prima di valutarli nel loro complesso bisogna sapere quanto regga ognuno da solo.

Garlasco: otto anni e cinque sentenze

Il percorso giudiziario di Alberto Stasi, fidanzato della vittima e allora studente alla Bocconi, fu tutt’altro che lineare. Processato con rito abbreviato, fu assolto dal GUP di Vigevano Stefano Vitelli il 17 dicembre 2009 e di nuovo, nel dicembre 2011, dalla Corte d’assise d’appello di Milano. Il 18 aprile 2013 la Cassazione annullò l’assoluzione e rinviò il processo a un’altra sezione della stessa Corte milanese, che il 17 dicembre 2014 lo condannò a sedici anni. La condanna divenne definitiva il 12 dicembre 2015.
Che una sentenza venga ribaltata non ha nulla di anomalo, dato che i gradi di giudizio esistono proprio per controllare le decisioni. Nel caso di Garlasco colpisce piuttosto che giudici diversi abbiano attribuito significati opposti a elementi quasi tutti noti fin dalle prime settimane di indagine.
Tutto ruotava intorno agli orari, da cui dipendeva la tenuta dell’alibi. Le consulenze sull’ora della morte non davano una risposta univoca e il GUP si basò soprattutto sullo spegnimento dell’allarme di casa alle 9.12, l’ultimo segno certo che Chiara fosse viva. Contava anche la durata dell’aggressione: secondo la ricostruzione esaminata in primo grado, la distribuzione delle macchie di sangue faceva pensare a una dinamica in più fasi, difficile da far stare nella finestra di tempo compatibile con l’ipotesi dell’accusa. Nel giudizio di rinvio la Corte ritenne invece che una parte delle azioni potesse essersi svolta in pochi istanti e che altre fossero avvenute dopo la morte, anche se il fatto che un’ipotesi sia compatibile con i tempi non dimostra ancora che le cose siano andate così.
Poi c’era il computer. Secondo le analisi informatiche, dalle 9.35 Stasi aveva lavorato alla tesi di laurea, anche se nei primi giorni dell’indagine il portatile era stato consultato dai carabinieri senza le cautele necessarie, alterandone in gran parte il contenuto, e solo una perizia successiva riuscì a ricostruire gli intervalli di attività. In primo grado quei dati rafforzarono l’alibi; nel giudizio di rinvio diventarono invece il confine della finestra utile per il delitto: i ventitré minuti tra lo spegnimento dell’allarme e l’inizio del lavoro sulla tesi.
Uno dei punti più discussi fu il percorso che Stasi raccontò di aver fatto in casa nel primo pomeriggio del 13 agosto, quando trovò il corpo della fidanzata in fondo alla scala della cantina. Per l’accusa quel tragitto era incompatibile con le macchie sul pavimento, e l’attenzione si concentrò sulle sue scarpe, sulle quali non fu trovato sangue. In primo grado ebbero peso gli esperimenti sul cosiddetto evitamento implicito, cioè sulla tendenza a correggere la traiettoria senza accorgersene per non calpestare le macchie, e le valutazioni dei periti secondo cui eventuali residui potevano essersi dispersi con l’uso successivo delle scarpe. La difesa sottolineava inoltre che, quando Stasi entrò in casa, il sangue era secco da ore, e il giudice concluse che le suole pulite non bastavano a provare che il suo racconto fosse falso. I periti nominati dalla Corte d’appello bis, Roberto Testi, Gabriele Bitelli e Luca Vittuari, arrivarono alla conclusione opposta: attraversare quel tratto di pavimento senza calpestare il sangue era “quasi impossibile”, e nelle loro prove le suole risultarono più volte positive al luminol. Per i giudici, dunque, Stasi non aveva detto la verità sul suo percorso.
Qui bisogna distinguere tra una prova positiva e la semplice mancanza di un riscontro. Una traccia che non c’è ha valore solo se si dimostra che, in quelle condizioni concrete, avrebbe dovuto formarsi, conservarsi ed essere trovata, e le scarpe di Stasi furono sequestrate soltanto il giorno dopo, mentre la difesa contestò che gli esperimenti avessero riprodotto davvero le condizioni di quella mattina, a partire dal sangue ormai secco.
Un altro indizio era il dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi, su cui c’erano impronte di Stasi e materiale genetico della vittima. Il GUP fece notare che Stasi frequentava abitualmente quella casa e che, per i periti, la spiegazione più probabile del DNA era che i due avessero toccato il dispenser in momenti diversi, impossibili da stabilire; nel giudizio di rinvio il dato tornò a pesare, anche per la posizione delle impronte e per il modo in cui si legava al resto. La genetica forense conosce bene il problema e distingue tra la fonte del DNA, cioè di chi è, e l’attività, cioè come ci è arrivato. Un’analisi ben fatta può attribuire un campione a una persona con buona affidabilità senza poter raccontare la sequenza di gesti che lo ha depositato lì, e se non si dimostra il legame con il delitto si finisce per scambiare l’identificazione di una persona per la ricostruzione di un’azione. È una questione analoga a quella emersa a Perugia intorno al gancetto del reggiseno, dove si discusse anche dell’affidabilità dell’attribuzione genetica.
Lo stesso discorso vale per la traccia genetica all’epoca attribuita a Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta bordeaux di Alberto Stasi, che l’accusa collegò con il racconto di una vicina, Franca Bermani: quella mattina aveva visto una bicicletta nera da donna davanti a casa Poggi. In primo grado si osservò che nulla provava che si trattasse della stessa bici e che il test non aveva stabilito se la traccia fosse sangue; nel giudizio di rinvio l’elemento acquistò peso, anche sulla base dell’ipotesi che i pedali della bicicletta nera fossero stati montati su quella bordeaux. Anche qui la certezza della traccia non si trasferiva automaticamente alla storia costruita per spiegarla.
Sul movente il processo penale e quello mediatico si sovrappongono di più perché chi segue un caso di omicidio vuole sapere perché qualcuno ha ucciso, e quella domanda finisce spesso per oscurare l’unica che conta in aula, cioè se e come lo si possa dimostrare.  A Garlasco l’accusa aveva ipotizzato che Chiara Poggi avesse scoperto del materiale pornografico sul computer del fidanzato e che ne fosse nato un litigio. Il GUP non lo ritenne provato, e la stessa Cassazione, nel confermare la condanna, ha parlato di un’aggressione d’impeto senza indicarne una causa precisa. Si può condannare anche senza un movente accertato, se la responsabilità è provata per altre vie, a patto di non ricavarlo a ritroso dalla violenza dei colpi, che da sola non dice nulla sul rapporto tra l’assassino e la vittima.

La Cassazione e la convergenza degli indizi

La condanna definitiva di Stasi porta la firma della Quinta sezione penale della Cassazione, che respinse i ricorsi il 12 dicembre 2015 e depositò le motivazioni il 21 giugno 2016. Per capirla conviene tornare all’annullamento dell’aprile 2013. In quell’occasione la Cassazione aveva rimproverato ai giudici di merito di aver esaminato gli indizi uno per uno, separatamente, e aveva chiesto di valutarli nel loro insieme. Poche settimane prima, il 26 marzo 2013, aveva usato argomenti molto simili per annullare l’assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Il principio in sé è condivisibile perché elementi che da soli non sono bastano possono acquistare forza quando sono indipendenti tra loro, attendibili e coerenti.
Il problema è che la convergenza richiede che gli elementi abbiano una consistenza probatoria verificabile e che i collegamenti reciproci siano logicamente fondati, e non può rendere certo ciò che resta incerto. Prima di chiedersi se più indizi portino alla stessa conclusione, bisogna controllare che ognuno stia in piedi e che il legame tra loro non dipenda proprio dall’ipotesi che si vuole dimostrare, altrimenti si entra in un circolo in cui l’indizio conta perché è compatibile con la colpevolezza, e la colpevolezza è provata perché c’è l’indizio.
È qui che la fase finale del processo Stasi si presta alla critica. La sentenza definitiva mette insieme la ricostruzione dell’aggressione, il racconto dell’imputato sul ritrovamento del corpo, le impronte sul dispenser e il DNA sui pedali, e ne ricava un quadro convergente. Non si contesta che questi dati possano essere compatibili con la colpevolezza di Stasi; la domanda è quanto siano specifici, cioè quanto indichino lui e soltanto lui, e se esistano elementi concreti per spiegarli in altro modo. Inserirli in un quadro complessivo non elimina i dubbi che ciascuno porta con sé.

Controllo di legittimità o nuovo giudizio sui fatti?

C’è poi una questione ancora più delicata, che riguarda il ruolo stesso della Cassazione nella sentenza del dicembre 2015. La Corte non doveva rifare il processo né scegliere la ricostruzione dei fatti più convincente: doveva verificare, nei limiti fissati dall’articolo 606, comma I, lettera e), c.p.p., che la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta in diritto, logica e completa nei passaggi decisivi.
Respingendo i ricorsi, la Cassazione ha ritenuto logicamente sostenibile la ricostruzione dei giudici del rinvio e ha considerato gran parte delle obiezioni della difesa una richiesta di rivalutare i fatti, cosa che in astratto rientra nei limiti del giudizio di legittimità. Viene da chiedersi se alcune di quelle obiezioni non toccassero invece la tenuta logica di passaggi decisivi della motivazione, perché contestare una prova, a volte, significa mostrare che il giudice è arrivato a una conclusione senza aver dimostrato una premessa indispensabile, oppure che ha attribuito a un dato scientifico un significato che quel dato, da solo, non ha.
La stessa Cassazione ha riconosciuto che le indagini erano state segnate da errori e superficialità, a cominciare dal mancato sequestro tempestivo delle biciclette di casa Stasi. Un’indagine fatta male non porta per forza all’assoluzione, ma gli errori investigativi possono impedire di verificare piste alternative o di dare un significato univoco a certi reperti, e in quel caso bisogna chiedersi se quelle lacune rendano impossibile possibilità di raggiungere lo standard di prova richiesto per condannare. A questa domanda la sentenza definitiva non dà una risposta convincente.

Diciannove anni dopo, il caso riaperto

Oggi queste domande sono tornate d’attualità. Dal marzo 2025 la Procura di Pavia indaga di nuovo su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, la cui posizione era già stata archiviata in passato. Il 28 settembre 2026 i pm hanno chiuso le indagini contestandogli l’omicidio aggravato, e a metà ottobre la difesa ha depositato altre consulenze per evitare il rinvio a giudizio. Tra gli elementi valorizzati dall’accusa figurano il materiale genetico maschile rinvenuto sotto le unghie della vittima, che secondo i consulenti della Procura presenta elementi di compatibilità con la linea paterna di Sempio, la traccia di scarpa con suola a pallini e la cosiddetta impronta 33 sul muro della scala.
Nello stesso filone la Procura sta verificando come furono gestite, nel 2007, le analisi sul DNA dei pedali: secondo quanto sostenuto dalla Procura nel settembre 2026, sarebbero emersi due test negativi non confluiti negli atti processuali. La difesa di Stasi, che oggi sconta la pena fuori dal carcere con una misura alternativa, prepara un’istanza di revisione.

Perugia: lo stesso dubbio con esito opposto

L’omicidio di Meredith Kercher ha molti punti di contatto con Garlasco e qualche differenza che sconsiglia paragoni troppo facili, a cominciare dal numero delle persone coinvolte. Il 6 novembre 2007 furono arrestati Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, il titolare del locale dove Knox lavorava, che era stata lei stessa ad accusare al termine di un lungo interrogatorio notturno e che venne scarcerato il 20 novembre perché estraneo ai fatti.
Le tracce biologiche nella stanza del delitto e un’impronta di mano insanguinata su un cuscino portavano a un’altra persona, Rudy Guede, arrestato in Germania ed estradato in Italia a dicembre. Giudicato con rito abbreviato, Guede fu condannato a trent’anni nell’ottobre 2008, ridotti a sedici in appello; la condanna per concorso nell’omicidio è diventata definitiva nel dicembre 2010.
Per Knox e Sollecito, invece, cominciò una lunga serie di sentenze contrastanti. La Corte d’assise di Perugia li condannò il 4 dicembre 2009 a ventisei e venticinque anni, tredici giorni prima che a Vigevano Stasi venisse assolto. Il 3 ottobre 2011 furono assolti in appello, il 26 marzo 2013 la Cassazione annullò l’assoluzione e nel gennaio 2014 la Corte d’assise d’appello di Firenze li condannò di nuovo, lei a ventotto anni e mezzo e lui a venticinque, finché nel 2015 arrivò l’assoluzione definitiva. A Knox è rimasta la condanna a tre anni per calunnia nei confronti di Lumumba, confermata dalla Cassazione nel gennaio 2025 dopo un nuovo processo aperto quando la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva riconosciuto che durante quell’interrogatorio erano state violate le sue garanzie difensive.
La sentenza del 2015 non cancellò il delitto né la responsabilità di Guede. Stabilì che le prove contro Knox e Sollecito non erano sufficienti per dichiararli colpevoli, il che è diverso dal dimostrare in ogni dettaglio come siano andate le cose: il processo giudica un’accusa rivolta a persone precise, e se quell’accusa non è provata l’imputato va assolto anche quando la verità su quella notte resta incompleta.
Anche a Perugia, come a Garlasco, un computer finì al centro della discussione sugli orari. Knox e Sollecito sostenevano di aver trascorso la serata a casa di lui, guardando un film sul portatile; la polizia postale rilevò nell’uso del computer delle pause che, secondo l’accusa, erano compatibili con un’uscita di casa, mentre i consulenti della difesa ridussero i vuoti certi a pochi minuti e contestarono che ci si fosse limitati a guardare l’apertura e la chiusura dei file. Lo stesso dato fu usato dall’una e dall’altra parte, come era successo con il portatile di Stasi, perché un’informazione digitale può essere precisissima e dire comunque poco: registra un momento e tace su quello che succede prima e dopo, e d’altra parte non basta sospettare che sia servita a costruirsi un alibi per toglierle valore.
La partita decisiva, come a Garlasco, si giocò sul DNA. Tra i reperti centrali nell’impianto accusatorio figuravano: un coltello da cucina sequestrato a casa di Sollecito, con il DNA di Knox sul manico e una traccia minima attribuita a Meredith sulla lama, e il gancetto del reggiseno della vittima, repertato sei settimane dopo il delitto, su cui era stato trovato il profilo genetico di Sollecito. Nel giudizio d’appello i periti Stefano Conti e Carla Vecchiotti contestarono l’affidabilità delle conclusioni raggiunte sui reperti, evidenziano criticità metodologiche e il rischio di contaminazione. Nel 2015 la Cassazione definì il gancetto “privo di valore indiziario”.
Il caso ha mostrato quanto il valore di una prova scientifica dipenda, oltre che dalla tecnica, da come il lavoro è stato fatto in concreto: come sono stati raccolti e conservati i campioni, quanto materiale c’era, se le analisi si potevano ripetere, quanto era alto il rischio di contaminazione. Un referto pieno di termini tecnici non diventa affidabile per questo, se non si può ricostruire il percorso che ha portato al risultato e capirne i limiti, soprattutto quando si lavora su quantità minime di DNA o su reperti trattati in un modo che impedisce di ricontrollarli.
Al giudice non si chiede di fare lo scienziato, ma di capire se il metodo era valido, se è stato applicato bene e fin dove arrivano davvero le conclusioni. A Garlasco si discuteva sul significato di tracce di cui si conosceva l’origine, a Perugia era in dubbio già l’origine.
Anche sul movente le certezze erano poche. La sentenza di primo grado aveva parlato di una dinamica di natura erotica e violenta degenerata quella notte; nel 2014 la Corte di Firenze scartò quello scenario perché privo di riscontri e lo sostituì con un litigio tra coinquiline finito in aggressione. Due moventi diversi a sostegno della stessa condanna dicono molto su quanto la ricerca di un perché possa piegarsi all’ipotesi che si vuole dimostrare.
Il 27 marzo 2015 la Quinta sezione penale della Cassazione, la stessa che a dicembre avrebbe reso definitiva la condanna di Stasi, annullò senza rinvio la sentenza di Firenze e assolse Knox e Sollecito per non avere commesso il fatto. Nelle motivazioni, depositate a settembre, i giudici parlarono di “clamorose défaillance o amnesie investigative” e conclusero che, con le prove disponibili non permettevano di attribuire ai due una responsabilità personale al di là di ogni ragionevole dubbio.
La Cassazione diede molto peso al fatto che nella stanza del delitto e sul corpo della vittima non ci fossero tracce biologiche dei due imputati, mentre quelle di Guede erano numerose: per i giudici questo escludeva che avessero partecipato materialmente all’omicidio, anche ammesso che quella notte si trovassero nella casa di via della Pergola. La sentenza si soffermò anche sul clamore mediatico, che secondo la Corte non aveva aiutato la ricerca della verità e aveva impresso alle indagini un’improvvisa accelerazione, nella “spasmodica ricerca” di colpevoli da consegnare all’opinione pubblica internazionale.
Le versioni contraddittorie che Knox diede nei primi giorni, fino all’accusa contro Lumumba, ne sono un esempio. La calunnia è stata accertata e resta, ma, come per il racconto di Stasi sul suo percorso in casa, una dichiarazione falsa non basta da sola a provare la partecipazione a un omicidio. Un comportamento difficile da spiegare o una circostanza che sembra compromettente non possono prendere il posto della prova, e questo dovrebbe valere in ogni processo indiziario.
Qui il confronto con Garlasco diventa scomodo. A Perugia le carenze delle indagini e le contraddizioni delle prove hanno contribuito a evitare la condanna, mentre a Garlasco gli errori riconosciuti dalla stessa Cassazione non sono stati considerati sufficienti a mettere in dubbio la colpevolezza.
Questo non significa per forza che ci sia una contraddizione giuridica, perché i due processi si basavano su elementi diversi e i giudici avevano davanti materiale diverso. A Perugia c’era già un colpevole condannato, le cui tracce erano ovunque nella stanza del delitto, mentre a Garlasco per diciotto anni non c’è stata un’ipotesi alternativa con un nome e un cognome. Resta da capire se il metodo con cui si sono pesate le lacune delle indagini e le piste alternative, e con cui si è deciso se gli indizi portassero a una sola spiegazione, sia stato davvero lo stesso.

Che cosa vuol dire ragionevole dubbio

La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, entrata nell’articolo 533 del codice di procedura penale nel 2006, è uno dei cardini del processo penale e non serve a dare un tono solenne alle sentenze: è uno standard di prova che il giudice deve applicare davvero nel suo ragionamento. Immaginare che il delitto l’abbia commesso qualcun altro, o che i fatti siano andati diversamente, non basta, perché le alternative devono avere una base razionale e trovare riscontro negli atti. Allo stesso tempo, l’accusa non può dare il dubbio per superato solo perché nel complesso la sua ricostruzione sembra plausibile: tra una spiegazione plausibile e una responsabilità dimostrata c’è una distanza che possono colmare soltanto le prove.
Su questo i due casi si dividono. A Perugia la Cassazione ha ritenuto che quella distanza non fosse stata colmata, a Garlasco è difficile verificare che lo sia stata davvero. Valutare gli indizi insieme può essere corretto, purché non diventi un modo per far sparire le incertezze dei singoli elementi senza averle mai affrontate.
Il rischio è scambiare una ricostruzione coerente per una ricostruzione dimostrata. Un racconto può stare in piedi senza essere l’unico compatibile con i dati, può spiegare molte cose e lasciarne aperte di essenziali, e può sembrare convincente proprio perché ogni elemento è stato letto alla luce della conclusione a cui si voleva arrivare. Spetta al giudice evitare che il processo si trasformi nella conferma, passo dopo passo, dell’ipotesi di partenza.

Il processo mediatico: quando il sospetto diventa certezza

In una democrazia la cronaca giudiziaria ha una funzione essenziale, perché raccontare indagini e sentenze è anche un modo per controllare come funziona la giustizia. Le cose si guastano quando l’informazione smette di separare ciò che è stato accertato da ciò che è solo un’interpretazione, e allora il sospetto diventa indizio, l’indizio diventa prova, una prova discussa viene presentata come definitiva e per strada si perdono tutte le cautele del linguaggio processuale.
Il racconto mediatico ha bisogno di una trama lineare e di personaggi riconoscibili, mentre il processo è fatto di incertezze e di limiti che non sempre si possono ridurre a una formula. Così la complessità della prova scientifica si trasforma in uno scontro tra esperti, e quello che le consulenze dicono davvero passa in secondo piano.
Anche il comportamento degli indagati viene letto secondo aspettative psicologiche che nessuno ha mai verificato, per cui la freddezza diventa un segno di colpa, l’agitazione una recita, e l’assenza di lacrime un indizio. È successo a Stasi, descritto per anni come “il bocconiano dagli occhi di ghiaccio”, e ad Amanda Knox, che i tabloid trasformarono in “Foxy Knoxy” prendendo un suo soprannome d’infanzia. Davanti alla scoperta di un delitto non esiste una reazione emotiva obbligata, e lo shock, la paura o il semplice carattere di una persona possono produrre comportamenti molto diversi. Gli studi sulla valutazione della credibilità lo ripetono da decenni: attribuire un significato incriminante a una reazione emotiva vuol dire introdurre nel ragionamento sulla prova un criterio che non funziona.

La presunzione di innocenza

La presunzione di innocenza, che la Costituzione formula all’articolo 27 come presunzione di non colpevolezza, viene spesso evocata come un principio astratto, quasi un intralcio quando c’è fretta di trovare un colpevole.
In realtà è una garanzia sul metodo con cui si accertano i fatti. L’onere della prova spetta all’accusa, e l’imputato non deve dimostrare di essere innocente né offrire una spiegazione alternativa per ogni elemento a suo carico.
Dal 2021 il decreto legislativo 188, che ha recepito la direttiva europea 2016/343, vieta anche alle autorità pubbliche di presentare come colpevole chi non è stato condannato in via definitiva. Una condanna, del resto, non può nascere dalla semplice constatazione che la tesi dell’accusa sembra più convincente di quella della difesa, e lo standard è così alto proprio perché un errore giudiziario può avere conseguenze irreparabili.

La definitività di una sentenza e il diritto di criticarla

In vicende come queste la sentenza della Cassazione assume anche un valore simbolico e viene vissuta come il momento in cui le domande dovrebbero finire. Che una decisione sia definitiva, però, non impedisce di discuterne la motivazione.
Una sentenza irrevocabile produce tutti gli effetti previsti dalla legge, senza che il suo ragionamento diventi per questo immune dall’analisi giuridica, scientifica o giornalistica. Criticarla non vuol dire negare il ruolo dei giudici o sostituire una convinzione personale alla loro decisione, ma esaminarne il metodo, controllare se le inferenze reggono e chiedersi come siano state applicate le garanzie.
Nel caso di Garlasco la sentenza definitiva si presta a una critica proprio su questo piano, perché valutare gli indizi nel loro insieme, per quanto legittimo, non basta a sciogliere i dubbi che nascono dall’esame dei singoli elementi e dei collegamenti costruiti tra loro. Lo stesso vale nell’altra direzione: la famiglia Kercher ha contestato l’assoluzione di Knox e Sollecito, che il suo legale definì una sconfitta per la giustizia italiana, e anche quella decisione può e deve essere sottoposta a un controllo rigoroso.
Messi a confronto, i due casi ricordano che il ragionevole dubbio deve avere lo stesso significato chiunque sia l’imputato e per quanto grave sia il delitto, senza piegarsi alla pressione dell’opinione pubblica né al bisogno, comprensibile, di arrivare comunque a una conclusione.

Il confine tra giustizia e racconto

Garlasco e Perugia continuano a far discutere, non solo per l’interesse che suscitano: sono casi che costringono a interrogarsi su come funziona la giustizia, sugli errori delle indagini, sui limiti della scienza forense e sulla responsabilità di chi racconta un processo. Il racconto mediatico cerca una storia che metta in ordine i fatti, mentre il processo penale deve arrivare a una conclusione fondata sul diritto, anche quando non soddisfa il bisogno collettivo di una spiegazione completa.
Un racconto può riempire un vuoto con un’ipotesi plausibile, una sentenza di condanna non dovrebbe mai farlo. Il rispetto per le vittime e per le loro famiglie passa da qui, dal pretendere che ogni risposta superi la verifica più rigorosa possibile più che dal trovarne una a ogni costo, perché il compito di un tribunale è stabilire che cosa è stato dimostrato.

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