Ci si aspettava una richiesta di rinvio a giudizio a stretto giro e invece la Procura di Pavia ha nuovamente sparigliato le carte diffondendo, lo scorso 28 maggio, un comunicato che ha generato reazioni immediate e contrastanti. Da un lato c’è chi ha letto nella nomina di uno psichiatra un segnale di colpevolezza accertata, dall’altro chi ha interpretato i nuovi approfondimenti come il sintomo di un impianto accusatorio fragile. Ma che cosa dice davvero il documento? E, soprattutto, che cosa non dice?
Il primo errore interpretativo da evitare è leggere la nota firmata dal Procuratore Capo di Pavia Fabio Napoleone come se fosse un atto di accusa perentoria, una diagnosi psichiatrica o, peggio ancora, una forma indiretta di giudizio anticipato. Dal punto di vista procedimentale, infatti, ci troviamo ancora nell’ambito delle indagini preliminari e l’indagato ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., un passaggio processuale che consente alla difesa di conoscere gli atti, depositare memorie, produrre consulenze tecniche, chiedere che il proprio assistito venga interrogato e svolgere investigazioni difensive.
In questa fase la Procura manifesta la propria intenzione di voler integrare il quadro investigativo attraverso ulteriori approfondimenti tecnici. In un procedimento penale sotto la luce dei riflettori dei media come quello dell’omicidio di Garlasco, si rischia di trasformare ogni atto dell’accusa in una lettura tranchant: la nomina di un consulente diventa prova implicita di colpevolezza, un approfondimento investigativo viene interpretato come segnale di debolezza accusatoria, una consulenza tecnica difensiva demolisce automaticamente l’impianto accusatorio. Il comunicato, invece, fotografa una situazione molto più complessa: il confronto tecnico-scientifico è ancora aperto e non escludiamo ulteriori colpi di scena su una scacchiera che si sta apparecchiando (forse) per lo scacco matto.
La verifica delle consulenze difensive
Il dato probabilmente più rilevante dell’intero documento non è tanto la richiesta di una consulenza psichiatrica quanto il riferimento alle “plurime consulenze tecniche” depositate dalla difesa e alla necessità di verificarne “rigore” e “affidabilità scientifica”.
Questo passaggio, che rischia di essere oscurato dall’attenzione mediatica sulla consulenza psichiatrica, rivela qualcosa di importante sul piano epistemologico del procedimento.
La Procura non sta semplicemente opponendo una propria ricostruzione ai rilievi difensivi; sta dichiarando esplicitamente che tali rilievi meritano una verifica metodologicamente fondata.
Sembrerebbe dunque che il terreno del confronto si sia spostato sul piano dell’interpretazione scientifica del dato. Quale lettura possiamo dare ai dati a disposizione? Chi ne ha dato l’interpretazione più robusta e coerente? Quale metodo di analisi è maggiormente attendibile? Quale inferenza investigativa può dirsi scientificamente sostenibile? Gli esperti hanno prodotto le loro consulenze tecniche “secondo scienza e coscienza”, ovvero nel rispetto di uno dei principi cardine della deontologia professionale?
La moderna epistemologia della prova penale ci ricorda che non è sufficiente produrre una narrazione coerente perché occorre che essa sia anche metodologicamente verificabile.
La stessa espressione utilizzata dalla Procura – “ricostruzione quanto più completa, oggettiva e scientificamente fondata” – sembra voler evitare tanto la ricostruzione meramente intuitiva quanto il rischio di uno scontro tra narrazioni tecniche non sufficientemente validate.
Del resto, in tempi non sospetti, ovvero quando il dottor Armando Palmegiani e la dottoressa Marina Baldi non facevano ancora parte del team difensivo dell’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, si erano lanciati in dichiarazioni che oggi stridono con quanto narrato nei salotti televisivi e dalle comode poltrone virtuali dei social network.
Vale la pena ricordare che il dottor Palmegiani, all’indomani del comunicato della Procura circa l’attribuibilità dell’impronta 33 rinvenuta sulle scale che portavano alla cantina, dove è stato ritrovato il cadavere della vittima, – attraverso una live sulla pagina Facebook Nero Crime dalla quale risultano oggi eliminati tutti i video in diretta – affermava che “Non è un semplice indizio, è un indizio molto forte, però si dovrà sommare a un’altra serie di elementi”. La sua sicumera lo spinse addirittura ad inviare alla difesa Stasi un parere pro veritate particolarmente interessante e di cui riportiamo un estratto di seguito:
“Anche con la presenza di 15 punti è possibile assegnare l’identificazione tramite il metodo c.d. ‘oculistico’ che comunque prevede una uguaglianza nei caratteri generali dell’impronta (morfologia, andamento, disegno ecc…). L’immagine ‘33’ non permette di apprezzare nessuna di queste macro categorie e, per esempio, la zona di analisi esaltata con la ninidrina non ha nessuna caratteristica. Nell’acquisizione effettuata direttamente sul palmo della mano di Sempio invece è presente poco sotto (quindi che non comprende l’altro termine di confronto) un delta che avrebbe rafforzato l’identificazione dattiloscopia. Inoltre le minuzie rilevate dai consulenti tecnici e riportate nella relazione precedentemente riportata sembrerebbero, non essere tutte pienamente visibili. L’importanza e l’attendibilità della predetta comparazione avrà senz’altro un proseguimento sia in fase istruttoria che in un eventuale rinvio a giudizio dell’indagato. Riguardo la traccia in questione deve essere fatta una ultima considerazione relativa sia alla sua visibilità, prima della sua esaltazione, che al punto dove venne rinvenuta. La traccia era visibile anche senza alcuna esaltazione tramite la ninidrina ciò indica che la mano che l’ha lasciata era al momento ‘imbrattata’, per esempio dopo aver stretto un oggetto sporco, l’eventuale mancanza di sangue nella traccia (allora venne fatto un test speditivo che diede un risultato incerto) non esclude che la mano possa all’omicida perché se lo stesso fosse destrimane avrebbe afferrato con la mano stessa l’arma che avrebbe, quindi, protetto il palmo da eventuali imbrattamenti. La posizione poi, proprio in quel tratto di parete che si trova inclinata rispetto al primo tratto, non escluderebbe che l’omicida si sia appoggiato per vedere al meglio il corpo di Chiara senza dover, necessariamente, scendere fino al quarto gradino”.
La scorsa estate, poi, Palmegiani non mancava di esternare le proprie opinioni anche con riferimento alla questione del DNA: “A mio avviso, quello è DNA Y di Sempio perché è veramente netto”.
La dottoressa Baldi, dal canto suo, quando venne interpellata da Alessandro De Giuseppe de Le Iene affermava:
“Ho visto questi profili del DNA ottenuti dalle unghie di Chiara Poggi e mi è stato chiesto un parere. È comparabile, un DNA concentrato a sufficienza, non è un DNA bellissimo, ma è un DNA utilizzabile per la comparazione… Non è un profilo totalmente completo, ma questo succede sempre quando si tratta di estrarre DNA da reperti. Perché una cosa è estrarre il DNA da un prelievo di sangue o da un tampone salivare, e una cosa è estrarre il DNA da una traccia che è stata reperta da una salma, da una situazione come questa, perché noi dobbiamo pensare che tutto ciò è stato fatto dopo tanto tempo e poi sulle unghie di una ragazza che era morta e quindi era in corso di autopsia. Quindi chiaramente il profilo che ne viene fuori non è un profilo perfetto, ma è un ottimo profilo”.
La nomina del consulente-psichiatra
L’elemento del comunicato che ha immediatamente attirato l’attenzione pubblica riguarda la nomina del professor Roberto Catanesi, incaricato di valutare la capacità di intendere e di volere, eventuali condizioni patologiche rilevanti, la correlazione con i fatti contestati e la pericolosità sociale dell’indagato.
Dal punto di vista processuale, un approfondimento psichiatrico può essere disposto per ragioni molto diverse: perché nel corso delle indagini sono emersi elementi ritenuti meritevoli di verifica, per prudenza investigativa, per completezza istruttoria oppure per anticipare possibili istanze difensive.
Non dobbiamo chiederci se la persona sia “malata”, ma se al momento del fatto fosse capace di comprendere il significato delle proprie azioni e di autodeterminarsi.
L’art. 85 c.p. stabilisce un principio semplice ma fondamentale: è imputabile chi possiede la capacità di intendere e di volere nel momento in cui commette il fatto. La capacità di intendere riguarda la comprensione del significato delle proprie azioni; la capacità di volere riguarda invece la possibilità di controllare il proprio comportamento e autodeterminarsi.
Da qui si aprono tre scenari teorici. Il primo è quello della piena imputabilità: il soggetto comprende perfettamente ciò che fa e mantiene il controllo delle proprie azioni. Se ritenuto responsabile, affronta un processo ordinario. Il secondo è quello del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), in cui esiste un disturbo capace di ridurre in modo significativo, senza però escluderle del tutto, le facoltà della persona. In questo caso la responsabilità resta, ma con una riduzione della pena. Il terzo scenario è il vizio totale di mente, disciplinato dall’art. 88 c.p., dove la capacità di intendere o di volere è esclusa: qui il giudice potrebbe ritenere il soggetto autore del fatto, ma dichiararlo non imputabile.
Il quesito sottoposto al professor Catanesi non riguarda genericamente la salute mentale del soggetto, bensì eventuali condizioni patologiche “con riferimento ai fatti” e “al momento della loro realizzazione”. Lo psichiatra forense, infatti, non è chiamato a stabilire se un soggetto sia colpevole o meno, ma a verificare in quale stato psichico egli si trovasse nel preciso momento storico del fatto di reato.
In altre parole, non si richiede una diagnosi astratta: l’esperto deve aiutare a fare comprendere se un eventuale disturbo abbia inciso concretamente sulla condotta. Egli può analizzare storia clinica, comportamenti precedenti e successivi, eventuali diagnosi pregresse, comportamento precedente e successivo al fatto, testimonianze, coerenza narrativa, livello di funzionalità sociale, eventuali elementi ossessivi, deliranti, compulsivi o dissociativi, facendosi sempre guidare da questa domanda: quella eventuale condizione psicopatologica ha davvero inciso sulla capacità di comprendere e controllare l’azione?
Un altro passaggio del comunicato che ha alimentato un ampio dibattito riguarda il riferimento all’eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. In realtà, si tratta di un quesito tutt’altro che eccezionale: quando viene disposto un approfondimento psichiatrico-forense, la valutazione della pericolosità sociale rientra spesso tra gli aspetti ordinariamente demandati al perito o al consulente.
Se nel linguaggio comune la pericolosità sociale può evocare l’idea di una persona “mostruosa” o moralmente pericolosa, nel diritto penale significa tutt’altro. L’art. 203 c.p. la definisce, infatti, come la probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. Non riguarda un giudizio morale, ma un rischio di reiterazione. La valutazione può coinvolgere stabilità psichica, capacità di controllo, adesione alla realtà, comportamento e altri indicatori di rischio.
È bene, infine, ricordare che nel nostro ordinamento la perizia psichiatrica non va confusa con la cosiddetta “perizia criminologica” sulla personalità, esclusa ex art. 220 c.p.p. Il processo penale ha il compito di giudicare i fatti commessi da una persona e non il suo carattere. È certamente lecito chiedersi se un’eventuale patologia abbia inciso sulla capacità di comprendere o controllare le proprie azioni, non lo è domandarsi se qualcuno abbia una personalità compatibile con un omicida o una generica inclinazione criminale.
Resta da comprendere entro quali limiti eventuali elaborati di natura psicologico-criminologica possano assumere rilevanza indiretta nel procedimento, ad esempio come materiale valutativo a supporto di una consulenza psichiatrica.
